Art. 1.

      1. Il territorio della provincia del Verbano-Cusio-Ossola, limitatamente ai comuni di Trasquera e Varzo, al comune di Re e al comune di Cannobio, è assimilato a territorio extra-doganale e costituito in zona franca per la durata di dieci anni, decorrenti dal 1o gennaio del secondo anno successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.
      2. Restano in vigore, nel territorio della zona franca, le disposizioni di legge e di regolamento che vietano, limitano o altrimenti disciplinano l'importazione, l'esportazione e il transito di determinate merci, dannose alla collettività, nonché tutte le norme relative alla tutela e alla conservazione dei beni culturali, artistici e ambientali.